Casi particolari esercizio diritto di voto

Tutte le informazioni sui diritti di voto delle persone disabili, ricoverate in ospedale o in casa di cura, dei detenuti e sul voto domiciliare per chi è affetto da gravi infermità.

Argomenti

Voto domiciliare per persone con gravi infermità

Sono ammessi al voto domiciliare gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune:

  • affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni elettorali;
  • affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.

Tali elettori dovranno far pervenire al Sindaco del Comune entro il 20° giorno antecedente la data delle votazioni:

  • una dichiarazione in carta libera (puoi utilizzare il fac-simile – Richieste voto domiciliare, vedi allegato) dove attestano la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e dove indicano l’indirizzo completo e un recapito telefonico; inoltre devono allegare la fotocopia della tessera elettorale e di un documento di identità. La dichiarazione va presentata all’Ufficio elettorale
  • una certificazione medica, rilasciata dal funzionario nominato dall’Asl, non prima del 45° giorno che precede la votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità (art. 1, comma 1, del DL 3/2006) con prognosi di almeno 60 giorni a partire dalla data di rilascio del certificato, o delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Per prenotare l’accertamento domiciliare, gli interessati devono presentare richiesta scritta all’Unità operativa medicina legale dell’ASL.

L’accoglimento della richiesta verrà tempestivamente comunicato all’interessato.

Voto assistito per persone con gravi infermità

Gli elettori affetti da infermità che non consentono l’autonoma espressione del diritto di voto, sono ammessi al voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore scelto liberamente (purché entrambi siano iscritti in un qualsiasi Comune della Repubblica italiana):

  • se si trovano in una delle tre ipotesi tipiche previste dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o da altro impedimento di analoga gravità);
  • se esibiscono la certificazione medica, redatta in conformità alla normativa in vigore (i certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici nominati dai competenti organi dell’Asl; devono attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore d’esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore; devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente);
  • se esibiscono il libretto nominativo rilasciato dall’Inps in cui sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 06; 07; 10; 11; 15; 18; 19;
  • se esibiscono la tessera elettorale personale nella quale sia stato apposto il simbolo “Adv”.
    Timbro Adv (diritto voto assistito)
  • Gli elettori che si trovano nelle condizioni sopra elencate possono richiedere al Comune di iscrizione di annotare il diritto al voto assistito in modo permanente sulla tessera elettorale, tramite il simbolo “Adv”. Questa annotazione dà diritto all’accompagnamento nella cabina elettorale per ogni consultazione elettorale e referendaria, senza dover esibire altra documentazione.

La richiesta deve essere fatta all’Ufficio elettorale del Comune, presentando la tessera elettorale e la certificazione medica rilasciata dal funzionario nominato dall’Asl, che attesti espressamente che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore.

Ricoverati in ospedali e case di cura o detenuti in carcere

Le persone degenti in ospedali, in case di cura e le persone detenute in carcere (che siano ancora in possesso del diritto elettorale) sono ammesse a votare nel luogo di ricovero o di restrizione.

Gli interessati devono far pervenire al Sindaco, non oltre il terzo giorno che precede la data della votazione, una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di restrizione.

La dichiarazione deve riportare, alla fine, l’attestazione del direttore sanitario che confermi il ricovero nell’istituto o del direttore del carcere che confermi la detenzione. Il direttore amministrativo o il segretario dell’istituto stesso inoltrano la dichiarazione al Comune.

Gli interessati potranno votare esclusivamente se, insieme alla tessera elettorale, mostreranno l’attestazione, con l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero o di restrizione, che verrà rilasciata dal Sindaco.

Ultimo aggiornamento: 19/01/2026, 09:32

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